venerdì 29 ottobre 2010

Il quadro normativo nelle regioni italiane in tema di B&B

In tutte le leggi regionali inerenti al Bed and Breakfast o, comunque, alla ricettività extra alberghiera, soltanto due sono gli elementi comuni sempre presenti, e riguardano il nucleo dell’offerta: la fornitura di servizio di alloggio e di prima colazione. Sulle altre caratteristiche vige una più o meno elevata omogeneità legislativa, ma mai una normativa ovunque coincidente. Un principio ricorrente risiede nel carattere saltuario dell’attività e alcune regioni si spingono a definire il periodo minimo o massimo di apertura complessiva o per singoli periodi o, ancora, del soggiorno di ogni singolo ospite. Altra formula che compare spesso riguarda l’obbligo di avvalersi della normale organizzazione familiare per la gestione dell’attività. Si è evidenziato che gli unici elementi comuni riguardano i contenuti generali dell’offerta ma, addentrandosi nelle prescrizioni specifiche, si scopre che gli stessi variano anche in modo considerevole. Il numero massimo di stanze da adibire a Bed & Breakfast, ad esempio, varia da un minimo di 3, previsto dalla maggior parte delle regioni, a un massimo di 6 (Puglia); in modo analogo varia anche il numero di posti letto da mettere a disposizione: in alcune leggi non è espressamente indicato, ma si va da un minimo di 6 a un massimo di 20 (Sicilia). La situazione si complica se si analizza come viene disciplinata la somministrazione della prima colazione: ci sono normative, infatti, che non regolamentano la somministrazione (Emilia Romagna, Puglia, Toscana) e altre che prevedono cibi e bevande confezionati e non manipolati, passando da una generica “garanzia della sicurezza alimentare” (Piemonte) all’utilizzo di “almeno il 70% dei prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o cooperative agricole della regione” (Marche) o, ancora, alla somministrazione, principalmente, di cibi e bevande tipici prodotti nella regione (Calabria). Altre differenze si riscontrano nell’adozione o meno di un marchio distintivo e di una classificazione delle strutture. Un sistema di classificazione è previsto da 5 normative regionali (Calabria, Campania, Molise, Piemonte, Sicilia). Più numerosi i casi in cui si prevede un marchio distintivo (Calabria, Prov. Trento, ecc.). Ci sono poi regioni che lasciano la libertà di estendere il Bed & Breakfast anche in locali che possono essere ubicati a non più di 50 metri di distanza dall’abitazione in cui si dimora (Marche, Puglia, Valle d’Aosta). Quanto al periodo di apertura 5 normative regionali fissano un periodo massimo di apertura (dai 270 giorni del Piemonte ai 240 della Liguria, ai 3 mesi per la Basilicata o come nel caso dell’Emilia Romagna un numero di pernottamenti massimo nell’anno). L’Umbria pone l’obbligo di un periodo di inattività (almeno 30-60 giorni nell’anno). Per quanto concerne gli aspetti tecnici delle abitazioni adibite a Bed and Breakfast, notiamo che le leggi regionali prescrivono vari punti comuni quali il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e del regolamento edilizio del comune nel quale operano. E’, inoltre, prassi comune a tutte le regioni quella per cui l’attività di B&B non determina cambio di destinazione d’uso dell’abitazione. Per quanto attiene alla possibilità di attingere a finanziamenti pubblici per l'apertura o l'ammodernamento delle strutture di B&B, le regioni hanno legiferato differentemente; le uniche a prevedere in bilancio capitoli di spesa dedicati al finanziamento di tale attività sono la Calabria, il Lazio, il Piemonte e la Sicilia.