Per avviare un B&B in Italia occorre studiare con attenzione la normativa della regione nella quale l'attività dovrebbe aver sede, compilare e presentare la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), corredata dalla documentazione/allegati necessari, presso lo Sportello unico attività produttive (comunemente conosciuto come SUAP) del Comune nel cui territorio ricade l'abitazione da adibire a Bed and Breakfast. Qui di seguito presentiamo un elenco delle leggi regionali di riferimento relative all'apertura di un'attività di B&B:
- ABRUZZO (Legge regionale n. 78 del 2000)
- BASILICATA (Legge regionale n. 8 del 2008)
- CALABRIA (Legge regionale n. 2 del 2003)
- CAMPANIA (Legge regionale n. 5 del 2001)
- EMILIA ROMAGNA (Legge regionale n. 16 del 2004)
- FRIULI VEN. GIULIA (Legge regionale n. 2 del 2002)
- LAZIO (Legge regionale n. 13 del 2007 e n. 16 del 2008)
- LIGURIA (Legge regionale n. 2 del 2008 e n. 3 del 2010)
- LOMBARDIA (Legge regionale n. 15 del 2007)
- MARCHE (Legge regionale n. 9 del 2006)
- MOLISE (Legge regionale n. 13 del 2002)
- PIEMONTE (Legge regionale n. 20 del 2000)
- PUGLIA (Legge regionale n. 17 del 2001)
- SARDEGNA (Legge regionale n. 27 del 1998)
- SICILIA (Legge regionale n. 32 del 2000)
- TOSCANA (Legge regionale n. 42 del 2000)
- PROV. TRENTO (Dpp n. 28-149 del 2003)
- PROV. BOLZANO (Dpp n. 12 del 1995)
- UMBRIA (Legge regionale n. 18 del 2006)
- VALLE D'AOSTA (Legge regionale n. 11 del 1996)
- VENETO (Legge regionale n. 33 del 2002)
(Per esempio: vogliamo aprire un B&B a Lonato del Garda ? Allora dovremo leggere e studiare attentamente la legge della Regione Lombardia n. 15 del 2007 per assicurarci che la nostra abitazione possegga le caratteristiche/requisiti richiesti e, successivamente, compilare e presentare la SCIA, corredata di tutta la documentazione richiesta, presso lo Sportello unico attività produttive del Comune di Lonato del Garda)
Il blog dedicato ai gestori di b&b ed a coloro i quali intendano aprire l'attività. La storia, le leggi, la gestione, la comunicazione, i consigli degli esperti, le risposte ai quesiti più ricorrenti, le reti associative, studi ed indagini, le statistiche e le prospettive future della formula ricettiva del "Letto e Colazione".
mercoledì 14 maggio 2014
lunedì 5 maggio 2014
La ricettività extra alberghiera in Italia
Da una lettura della normativa delle
regioni italiane in materia turistica si è riscontrata una certa
uniformità nel recepimento della ex Legge Quadro nazionale
relativamente alla ricettività turistica extra alberghiera (anche se
con lievi variazioni inerenti alcuni requisiti strutturali e la
classificazione) e, dunque, si è giunti alla seguente definizione
delle tipologie ricettive e delle caratteristiche che le
contraddistinguono. Si parlerà allora di (in ordine alfabetico):
AFFITTACAMERE: sono strutture composte
da non più di 6 camere per clienti, con una capacità ricettiva non
superiore a 12 posti letto, locate in non più di 2 appartamenti
ammobiliati in uno stesso edificio. Possono prevedere la
somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate.
Infine, tali strutture, è necessario che siano dotate di: almeno un
bagno ogni 8 persone, arredamento minimo delle camere da letto,
accesso alle camere da letto direttamente da locali di disimpegno di
uso comune;
AGRITURISMO: strutture gestite da
imprenditori agricoli singoli o associati in connessione con le
attività agricole tradizionali che comunque devono mantenere la
caratteristica di attività principale. Sono ubicate, dunque, presso
aziende agricole e fattorie di campagna. Prevede spesso l’elargizione
di cibi e vini prodotti nell’azienda agricola sede della struttura
agrituristica;
BED AND BREAKFAST: sono abitazioni
private adibite a strutture ricettive di piccole dimensioni,
solitamente con un numero limitato di camere e di posti letto che
varia da regione a regione, gestite dai proprietari che si avvalgono
della normale organizzazione familiare per il servizio di alloggio e
prima colazione;
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZA: unità
abitative composte da uno o più locali arredati, dotate di servizi
igienici e di cucina autonoma. Sono gestite in forma imprenditoriale
per l’affitto ai turisti con contratti aventi durata non superiore
a 3 mesi consecutivi. E’ vietata la somministrazione di cibi e
bevande;
CASE PER FERIE: strutture attrezzate
per il soggiorno e gestite da enti pubblici od associazioni operanti
senza scopo di lucro. Sono, inoltre, assicurati i servizi e l’uso
di attrezzature che consentano il perseguimento di finalità
religiose, culturali o sportive. Dal punto di vista tecnico è
necessaria una superficie minima delle camere singole pari a 9 mq e
per quelle doppie pari a 14 mq, almeno un wc ed un lavabo ogni 6
posti letto, locali comuni di soggiorno, servizio di telefono,
cassetta di pronto soccorso, mezzi antincendio;
OSTELLI DELLA GIOVENTU': strutture
attrezzate per il soggiorno e per il pernottamento di giovani. Dal
punto di vista tecnico i requisiti minimi previsti sono identici a
quelli previsti per le case per ferie con la sola variante relativa
alla presenza di un wc e di un lavabo ogni 10 posti letto;
RIFUGI DI MONTAGNA: sono strutture
idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone isolate. Possono
essere gestiti da enti pubblici o da privati; dispongono di un
servizio cucina, servizi igienici, cassette di pronto soccorso,
telefono o apparecchiature di radio-telefono o similari.
Tutte le strutture sopra elencate
devono rispondere ai requisiti igienico-edilizi previsti dalla
normativa vigente e dai regolamenti comunali. Inoltre, i servizi
minimi previsti per tutte le suddette tipologie ricettive risultano
essere: la pulizia quotidiana dei locali o comunque ad ogni cambio
cliente, servizi igienici, la fornitura di biancheria da bagno, la
fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda, di
riscaldamento.
La normativa sul Bed & Breakfast in Calabria
La Legge Regionale n.2 del 26 Febbraio
2003 disciplina in Calabria l'attività di accoglienza ricettiva a conduzione
familiare denominata “Bed and Breakfast”.
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