venerdì 3 giugno 2011

Il profilo dei gestori/proprietari di B&B

Sempre attraverso l’indagine svolta nel 2003 dall’Osservatorio Nazionale del Bed and Breakfast, si sono evidenziati aspetti interessanti relativamente ai gestori dei B&B, e, più precisamente, si sono messi in evidenza: la prevalenza di gestori di sesso femminile (63%) (v. Grafico 1); il possesso di un’istruzione medio alta (73% diplomati e laureati) (v. Grafico 2); la conoscenza della lingua inglese (67,3%) e francese (44,2%) (v. Grafico 3); la prevalenza di gestori la cui professione abituale è l’impiegato (20%), seguiti dai pensionati (18%) e dalle casalinghe (15%) (v. Grafico 4); tra le motivazioni che spingono all’apertura di un B&B, quella con la più alta percentuale (44%) risulta essere quella di arrotondare il bilancio familiare, seguita dalla tendenza a conoscere nuove culture (23%) (v. Grafico 5). Per mettere maggiormente in evidenza gli aspetti suddetti di tale indagine e per facilità esplicativa si riportano qui sotto i relativi grafici.

Grafico 1
Grafico 2
Grafico 3
Grafico 4
Grafico 5

giovedì 2 giugno 2011

Il profilo dell'ospite tipo dei B&B

Da una indagine telefonica svolta nel 2003 dall’Osservatorio Nazionale del Bed and Breakfast, facente parte del Centro Studi del Touring Club Italiano, e dalla società di consulenza SL&A Turismo e Territorio su un campione di 200 operatori intervistati, relativamente all’offerta ed alla domanda del B&B in Italia, trapela, comunque, il seguente profilo tipo del turista ospite dei B&B: età compresa tra i 20 ed i 50 anni (81%) (v. Grafico 1); viaggiano prevalentemente in coppia (67%) o, diversamente, in famiglia (11%) (v. Grafico 2); soggiornano, 2-3 notti (71%) (v. Grafico 3); preferiscono tali strutture ricettive, prevalentemente, per il clima familiare (55%), per il prezzo (55%) e per il contatto con il territoro (35%) (v. Grafico 4).

Grafico 1
Grafico 2
Grafico 3
Grafico 4

lunedì 9 maggio 2011

I bed and breakfast sono tenuti a pagare la Tarsu come le strutture ricettive alberghiere ?

La risposta è no. Ad affermarlo è l'Anci nazionale rispondendo ad un quesito posto in essere dall'Anci Campania. I bed & breakfast, svolgendo attività ricettiva in maniera occasionale e priva di carattere imprenditoriale ed in mancanza di un’indagine sull'effettiva produzione dei rifiuti che consenta di individuare una specifica categoria di riferimento per gli stessi, non possono (per definizione di legge) essere equiparati alle strutture ricettive che svolgono l'attività professionalmente e, pertanto, non sono tenuti al pagamento della Tarsu  per attività svolte professionalmente bensì solo al pagamento della normale utenza domestica.

domenica 6 marzo 2011

Aprire un b&b senza il consenso del condominio

La sentenza n. 369/2008 della Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 45, comma 4 della legge regionale n. 15 del 16/07/2007 della Regione Lombardia, ossia nella parte in cui tale norma subordina l'inizio dell'attività di bed and breakfast, situati all'interno di palazzi, stabili o dove risulta, comunque, costituito un condominio, all'atto di assenso delle assemblee condominiali. La Corte stessa, pronunciandosi su questo argomento, sollevato con ordinanza del 23 gennaio 2008 dal TAR della Lombardia, dichiara a riguardo che l'inizio di tale attività, non comportando il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile, non può essere condizionata all'approvazione del condominio nel quale la stessa si dovrebbe svolgere perchè la limitazione non è prevista dalle leggi dello Stato, in particolare dal Codice civile ed, in secondo luogo, "perché essa disciplinerebbe la predetta attività in modo ingiustificatamente difforme rispetto alla corrispondente disciplina dell'attività di affittacamere, per la quale non è prescritta analoga autorizzazione condominiale, nonostante quest'ultima, per sua natura, possa coinvolgere unità immobiliari più estese". E il Codice civile, continua la Corte, stabilisce che "il condominio non può limitare la sfera della proprietà dei singoli condomini a meno che non si tratti di limitazioni già previste nei regolamenti dello stesso condominio" e accettate al momento dell'acquisto della casa.