domenica 6 marzo 2011

Aprire un b&b senza il consenso del condominio

La sentenza n. 369/2008 della Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 45, comma 4 della legge regionale n. 15 del 16/07/2007 della Regione Lombardia, ossia nella parte in cui tale norma subordina l'inizio dell'attività di bed and breakfast, situati all'interno di palazzi, stabili o dove risulta, comunque, costituito un condominio, all'atto di assenso delle assemblee condominiali. La Corte stessa, pronunciandosi su questo argomento, sollevato con ordinanza del 23 gennaio 2008 dal TAR della Lombardia, dichiara a riguardo che l'inizio di tale attività, non comportando il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile, non può essere condizionata all'approvazione del condominio nel quale la stessa si dovrebbe svolgere perchè la limitazione non è prevista dalle leggi dello Stato, in particolare dal Codice civile ed, in secondo luogo, "perché essa disciplinerebbe la predetta attività in modo ingiustificatamente difforme rispetto alla corrispondente disciplina dell'attività di affittacamere, per la quale non è prescritta analoga autorizzazione condominiale, nonostante quest'ultima, per sua natura, possa coinvolgere unità immobiliari più estese". E il Codice civile, continua la Corte, stabilisce che "il condominio non può limitare la sfera della proprietà dei singoli condomini a meno che non si tratti di limitazioni già previste nei regolamenti dello stesso condominio" e accettate al momento dell'acquisto della casa.