mercoledì 14 maggio 2014

Come aprire un Bed and Breakfast in Italia

Per avviare un B&B in Italia occorre studiare con attenzione la normativa della regione nella quale l'attività dovrebbe aver sede, compilare e presentare la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), corredata dalla documentazione/allegati necessari, presso lo Sportello unico attività produttive (comunemente conosciuto come SUAP) del Comune nel cui territorio ricade l'abitazione da adibire a Bed and Breakfast. Qui di seguito presentiamo un elenco delle leggi regionali di riferimento relative all'apertura di un'attività di B&B:

- ABRUZZO                             (Legge regionale n. 78 del 2000)
- BASILICATA                        (Legge regionale n. 8 del 2008)
- CALABRIA                           (Legge regionale n. 2 del 2003)
- CAMPANIA                          (Legge regionale n. 5 del 2001)
- EMILIA ROMAGNA            (Legge regionale n. 16 del 2004)
- FRIULI VEN. GIULIA          (Legge regionale n. 2 del 2002)
- LAZIO                                   (Legge regionale n. 13 del 2007 e n. 16 del 2008)
- LIGURIA                               (Legge regionale n. 2 del 2008 e n. 3 del 2010)
- LOMBARDIA                       (Legge regionale n. 15 del 2007)
- MARCHE                              (Legge regionale n. 9 del 2006)
- MOLISE                                (Legge regionale n. 13 del 2002)
- PIEMONTE                           (Legge regionale n. 20 del 2000)
- PUGLIA                                (Legge regionale n. 17 del 2001)
- SARDEGNA                         (Legge regionale n. 27 del 1998)
- SICILIA                                (Legge regionale n. 32 del 2000)
- TOSCANA                           (Legge regionale n. 42 del 2000)
- PROV. TRENTO                  (Dpp n. 28-149 del 2003)
- PROV. BOLZANO               (Dpp n. 12 del 1995)
- UMBRIA                               (Legge regionale n. 18 del 2006)
- VALLE D'AOSTA                 (Legge regionale n. 11 del 1996)
- VENETO                               (Legge regionale n. 33 del 2002)


(Per esempio: vogliamo aprire un B&B a Lonato del Garda ? Allora dovremo leggere e studiare attentamente la legge della Regione Lombardia n. 15 del 2007 per assicurarci che la nostra abitazione possegga le caratteristiche/requisiti richiesti e, successivamente, compilare e presentare la SCIA, corredata di tutta la documentazione richiesta, presso lo Sportello unico attività produttive del Comune di Lonato del Garda)

lunedì 5 maggio 2014

La ricettività extra alberghiera in Italia

Da una lettura della normativa delle regioni italiane in materia turistica si è riscontrata una certa uniformità nel recepimento della ex Legge Quadro nazionale relativamente alla ricettività turistica extra alberghiera (anche se con lievi variazioni inerenti alcuni requisiti strutturali e la classificazione) e, dunque, si è giunti alla seguente definizione delle tipologie ricettive e delle caratteristiche che le contraddistinguono. Si parlerà allora di (in ordine alfabetico):

AFFITTACAMERE: sono strutture composte da non più di 6 camere per clienti, con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto, locate in non più di 2 appartamenti ammobiliati in uno stesso edificio. Possono prevedere la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate. Infine, tali strutture, è necessario che siano dotate di: almeno un bagno ogni 8 persone, arredamento minimo delle camere da letto, accesso alle camere da letto direttamente da locali di disimpegno di uso comune;

AGRITURISMO: strutture gestite da imprenditori agricoli singoli o associati in connessione con le attività agricole tradizionali che comunque devono mantenere la caratteristica di attività principale. Sono ubicate, dunque, presso aziende agricole e fattorie di campagna. Prevede spesso l’elargizione di cibi e vini prodotti nell’azienda agricola sede della struttura agrituristica;

BED AND BREAKFAST: sono abitazioni private adibite a strutture ricettive di piccole dimensioni, solitamente con un numero limitato di camere e di posti letto che varia da regione a regione, gestite dai proprietari che si avvalgono della normale organizzazione familiare per il servizio di alloggio e prima colazione;

CASE E APPARTAMENTI PER VACANZA: unità abitative composte da uno o più locali arredati, dotate di servizi igienici e di cucina autonoma. Sono gestite in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti con contratti aventi durata non superiore a 3 mesi consecutivi. E’ vietata la somministrazione di cibi e bevande;

CASE PER FERIE: strutture attrezzate per il soggiorno e gestite da enti pubblici od associazioni operanti senza scopo di lucro. Sono, inoltre, assicurati i servizi e l’uso di attrezzature che consentano il perseguimento di finalità religiose, culturali o sportive. Dal punto di vista tecnico è necessaria una superficie minima delle camere singole pari a 9 mq e per quelle doppie pari a 14 mq, almeno un wc ed un lavabo ogni 6 posti letto, locali comuni di soggiorno, servizio di telefono, cassetta di pronto soccorso, mezzi antincendio;

OSTELLI DELLA GIOVENTU': strutture attrezzate per il soggiorno e per il pernottamento di giovani. Dal punto di vista tecnico i requisiti minimi previsti sono identici a quelli previsti per le case per ferie con la sola variante relativa alla presenza di un wc e di un lavabo ogni 10 posti letto;

RIFUGI DI MONTAGNA: sono strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone isolate. Possono essere gestiti da enti pubblici o da privati; dispongono di un servizio cucina, servizi igienici, cassette di pronto soccorso, telefono o apparecchiature di radio-telefono o similari.

Tutte le strutture sopra elencate devono rispondere ai requisiti igienico-edilizi previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali. Inoltre, i servizi minimi previsti per tutte le suddette tipologie ricettive risultano essere: la pulizia quotidiana dei locali o comunque ad ogni cambio cliente, servizi igienici, la fornitura di biancheria da bagno, la fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda, di riscaldamento.

La normativa sul Bed & Breakfast in Calabria

La Legge Regionale n.2 del 26 Febbraio 2003 disciplina in Calabria l'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata “Bed and Breakfast”.

Definizione: Le attività di accoglienza ricettiva esercitate da privati che, in via occasionale o saltuario, senza carattere di imprenditorialità e avvalendosi della organizzazione familiare utilizzano parte della propria abitazione fino ad un massimo di quattro camere e otto posti letto, fornendo ai turisti alloggio e prima colazione sono classificate come "B&B".

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