mercoledì 14 maggio 2014

Come aprire un Bed and Breakfast in Italia

Per avviare un B&B in Italia occorre studiare con attenzione la normativa della regione nella quale l'attività dovrebbe aver sede, compilare e presentare la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), corredata dalla documentazione/allegati necessari, presso lo Sportello unico attività produttive (comunemente conosciuto come SUAP) del Comune nel cui territorio ricade l'abitazione da adibire a Bed and Breakfast. Qui di seguito presentiamo un elenco delle leggi regionali di riferimento relative all'apertura di un'attività di B&B:

- ABRUZZO                             (Legge regionale n. 78 del 2000)
- BASILICATA                        (Legge regionale n. 8 del 2008)
- CALABRIA                           (Legge regionale n. 2 del 2003)
- CAMPANIA                          (Legge regionale n. 5 del 2001)
- EMILIA ROMAGNA            (Legge regionale n. 16 del 2004)
- FRIULI VEN. GIULIA          (Legge regionale n. 2 del 2002)
- LAZIO                                   (Legge regionale n. 13 del 2007 e n. 16 del 2008)
- LIGURIA                               (Legge regionale n. 2 del 2008 e n. 3 del 2010)
- LOMBARDIA                       (Legge regionale n. 15 del 2007)
- MARCHE                              (Legge regionale n. 9 del 2006)
- MOLISE                                (Legge regionale n. 13 del 2002)
- PIEMONTE                           (Legge regionale n. 20 del 2000)
- PUGLIA                                (Legge regionale n. 17 del 2001)
- SARDEGNA                         (Legge regionale n. 27 del 1998)
- SICILIA                                (Legge regionale n. 32 del 2000)
- TOSCANA                           (Legge regionale n. 42 del 2000)
- PROV. TRENTO                  (Dpp n. 28-149 del 2003)
- PROV. BOLZANO               (Dpp n. 12 del 1995)
- UMBRIA                               (Legge regionale n. 18 del 2006)
- VALLE D'AOSTA                 (Legge regionale n. 11 del 1996)
- VENETO                               (Legge regionale n. 33 del 2002)


(Per esempio: vogliamo aprire un B&B a Lonato del Garda ? Allora dovremo leggere e studiare attentamente la legge della Regione Lombardia n. 15 del 2007 per assicurarci che la nostra abitazione possegga le caratteristiche/requisiti richiesti e, successivamente, compilare e presentare la SCIA, corredata di tutta la documentazione richiesta, presso lo Sportello unico attività produttive del Comune di Lonato del Garda)

lunedì 5 maggio 2014

La ricettività extra alberghiera in Italia

Da una lettura della normativa delle regioni italiane in materia turistica si è riscontrata una certa uniformità nel recepimento della ex Legge Quadro nazionale relativamente alla ricettività turistica extra alberghiera (anche se con lievi variazioni inerenti alcuni requisiti strutturali e la classificazione) e, dunque, si è giunti alla seguente definizione delle tipologie ricettive e delle caratteristiche che le contraddistinguono. Si parlerà allora di (in ordine alfabetico):

AFFITTACAMERE: sono strutture composte da non più di 6 camere per clienti, con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto, locate in non più di 2 appartamenti ammobiliati in uno stesso edificio. Possono prevedere la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate. Infine, tali strutture, è necessario che siano dotate di: almeno un bagno ogni 8 persone, arredamento minimo delle camere da letto, accesso alle camere da letto direttamente da locali di disimpegno di uso comune;

AGRITURISMO: strutture gestite da imprenditori agricoli singoli o associati in connessione con le attività agricole tradizionali che comunque devono mantenere la caratteristica di attività principale. Sono ubicate, dunque, presso aziende agricole e fattorie di campagna. Prevede spesso l’elargizione di cibi e vini prodotti nell’azienda agricola sede della struttura agrituristica;

BED AND BREAKFAST: sono abitazioni private adibite a strutture ricettive di piccole dimensioni, solitamente con un numero limitato di camere e di posti letto che varia da regione a regione, gestite dai proprietari che si avvalgono della normale organizzazione familiare per il servizio di alloggio e prima colazione;

CASE E APPARTAMENTI PER VACANZA: unità abitative composte da uno o più locali arredati, dotate di servizi igienici e di cucina autonoma. Sono gestite in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti con contratti aventi durata non superiore a 3 mesi consecutivi. E’ vietata la somministrazione di cibi e bevande;

CASE PER FERIE: strutture attrezzate per il soggiorno e gestite da enti pubblici od associazioni operanti senza scopo di lucro. Sono, inoltre, assicurati i servizi e l’uso di attrezzature che consentano il perseguimento di finalità religiose, culturali o sportive. Dal punto di vista tecnico è necessaria una superficie minima delle camere singole pari a 9 mq e per quelle doppie pari a 14 mq, almeno un wc ed un lavabo ogni 6 posti letto, locali comuni di soggiorno, servizio di telefono, cassetta di pronto soccorso, mezzi antincendio;

OSTELLI DELLA GIOVENTU': strutture attrezzate per il soggiorno e per il pernottamento di giovani. Dal punto di vista tecnico i requisiti minimi previsti sono identici a quelli previsti per le case per ferie con la sola variante relativa alla presenza di un wc e di un lavabo ogni 10 posti letto;

RIFUGI DI MONTAGNA: sono strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone isolate. Possono essere gestiti da enti pubblici o da privati; dispongono di un servizio cucina, servizi igienici, cassette di pronto soccorso, telefono o apparecchiature di radio-telefono o similari.

Tutte le strutture sopra elencate devono rispondere ai requisiti igienico-edilizi previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali. Inoltre, i servizi minimi previsti per tutte le suddette tipologie ricettive risultano essere: la pulizia quotidiana dei locali o comunque ad ogni cambio cliente, servizi igienici, la fornitura di biancheria da bagno, la fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda, di riscaldamento.

La normativa sul Bed & Breakfast in Calabria

La Legge Regionale n.2 del 26 Febbraio 2003 disciplina in Calabria l'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata “Bed and Breakfast”.

Definizione: Le attività di accoglienza ricettiva esercitate da privati che, in via occasionale o saltuario, senza carattere di imprenditorialità e avvalendosi della organizzazione familiare utilizzano parte della propria abitazione fino ad un massimo di quattro camere e otto posti letto, fornendo ai turisti alloggio e prima colazione sono classificate come "B&B".

Scarica la legge

venerdì 3 giugno 2011

Il profilo dei gestori/proprietari di B&B

Sempre attraverso l’indagine svolta nel 2003 dall’Osservatorio Nazionale del Bed and Breakfast, si sono evidenziati aspetti interessanti relativamente ai gestori dei B&B, e, più precisamente, si sono messi in evidenza: la prevalenza di gestori di sesso femminile (63%) (v. Grafico 1); il possesso di un’istruzione medio alta (73% diplomati e laureati) (v. Grafico 2); la conoscenza della lingua inglese (67,3%) e francese (44,2%) (v. Grafico 3); la prevalenza di gestori la cui professione abituale è l’impiegato (20%), seguiti dai pensionati (18%) e dalle casalinghe (15%) (v. Grafico 4); tra le motivazioni che spingono all’apertura di un B&B, quella con la più alta percentuale (44%) risulta essere quella di arrotondare il bilancio familiare, seguita dalla tendenza a conoscere nuove culture (23%) (v. Grafico 5). Per mettere maggiormente in evidenza gli aspetti suddetti di tale indagine e per facilità esplicativa si riportano qui sotto i relativi grafici.

Grafico 1
Grafico 2
Grafico 3
Grafico 4
Grafico 5

giovedì 2 giugno 2011

Il profilo dell'ospite tipo dei B&B

Da una indagine telefonica svolta nel 2003 dall’Osservatorio Nazionale del Bed and Breakfast, facente parte del Centro Studi del Touring Club Italiano, e dalla società di consulenza SL&A Turismo e Territorio su un campione di 200 operatori intervistati, relativamente all’offerta ed alla domanda del B&B in Italia, trapela, comunque, il seguente profilo tipo del turista ospite dei B&B: età compresa tra i 20 ed i 50 anni (81%) (v. Grafico 1); viaggiano prevalentemente in coppia (67%) o, diversamente, in famiglia (11%) (v. Grafico 2); soggiornano, 2-3 notti (71%) (v. Grafico 3); preferiscono tali strutture ricettive, prevalentemente, per il clima familiare (55%), per il prezzo (55%) e per il contatto con il territoro (35%) (v. Grafico 4).

Grafico 1
Grafico 2
Grafico 3
Grafico 4

lunedì 9 maggio 2011

I bed and breakfast sono tenuti a pagare la Tarsu come le strutture ricettive alberghiere ?

La risposta è no. Ad affermarlo è l'Anci nazionale rispondendo ad un quesito posto in essere dall'Anci Campania. I bed & breakfast, svolgendo attività ricettiva in maniera occasionale e priva di carattere imprenditoriale ed in mancanza di un’indagine sull'effettiva produzione dei rifiuti che consenta di individuare una specifica categoria di riferimento per gli stessi, non possono (per definizione di legge) essere equiparati alle strutture ricettive che svolgono l'attività professionalmente e, pertanto, non sono tenuti al pagamento della Tarsu  per attività svolte professionalmente bensì solo al pagamento della normale utenza domestica.

domenica 6 marzo 2011

Aprire un b&b senza il consenso del condominio

La sentenza n. 369/2008 della Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 45, comma 4 della legge regionale n. 15 del 16/07/2007 della Regione Lombardia, ossia nella parte in cui tale norma subordina l'inizio dell'attività di bed and breakfast, situati all'interno di palazzi, stabili o dove risulta, comunque, costituito un condominio, all'atto di assenso delle assemblee condominiali. La Corte stessa, pronunciandosi su questo argomento, sollevato con ordinanza del 23 gennaio 2008 dal TAR della Lombardia, dichiara a riguardo che l'inizio di tale attività, non comportando il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile, non può essere condizionata all'approvazione del condominio nel quale la stessa si dovrebbe svolgere perchè la limitazione non è prevista dalle leggi dello Stato, in particolare dal Codice civile ed, in secondo luogo, "perché essa disciplinerebbe la predetta attività in modo ingiustificatamente difforme rispetto alla corrispondente disciplina dell'attività di affittacamere, per la quale non è prescritta analoga autorizzazione condominiale, nonostante quest'ultima, per sua natura, possa coinvolgere unità immobiliari più estese". E il Codice civile, continua la Corte, stabilisce che "il condominio non può limitare la sfera della proprietà dei singoli condomini a meno che non si tratti di limitazioni già previste nei regolamenti dello stesso condominio" e accettate al momento dell'acquisto della casa.