lunedì 5 maggio 2014

La ricettività extra alberghiera in Italia

Da una lettura della normativa delle regioni italiane in materia turistica si è riscontrata una certa uniformità nel recepimento della ex Legge Quadro nazionale relativamente alla ricettività turistica extra alberghiera (anche se con lievi variazioni inerenti alcuni requisiti strutturali e la classificazione) e, dunque, si è giunti alla seguente definizione delle tipologie ricettive e delle caratteristiche che le contraddistinguono. Si parlerà allora di (in ordine alfabetico):

AFFITTACAMERE: sono strutture composte da non più di 6 camere per clienti, con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto, locate in non più di 2 appartamenti ammobiliati in uno stesso edificio. Possono prevedere la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate. Infine, tali strutture, è necessario che siano dotate di: almeno un bagno ogni 8 persone, arredamento minimo delle camere da letto, accesso alle camere da letto direttamente da locali di disimpegno di uso comune;

AGRITURISMO: strutture gestite da imprenditori agricoli singoli o associati in connessione con le attività agricole tradizionali che comunque devono mantenere la caratteristica di attività principale. Sono ubicate, dunque, presso aziende agricole e fattorie di campagna. Prevede spesso l’elargizione di cibi e vini prodotti nell’azienda agricola sede della struttura agrituristica;

BED AND BREAKFAST: sono abitazioni private adibite a strutture ricettive di piccole dimensioni, solitamente con un numero limitato di camere e di posti letto che varia da regione a regione, gestite dai proprietari che si avvalgono della normale organizzazione familiare per il servizio di alloggio e prima colazione;

CASE E APPARTAMENTI PER VACANZA: unità abitative composte da uno o più locali arredati, dotate di servizi igienici e di cucina autonoma. Sono gestite in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti con contratti aventi durata non superiore a 3 mesi consecutivi. E’ vietata la somministrazione di cibi e bevande;

CASE PER FERIE: strutture attrezzate per il soggiorno e gestite da enti pubblici od associazioni operanti senza scopo di lucro. Sono, inoltre, assicurati i servizi e l’uso di attrezzature che consentano il perseguimento di finalità religiose, culturali o sportive. Dal punto di vista tecnico è necessaria una superficie minima delle camere singole pari a 9 mq e per quelle doppie pari a 14 mq, almeno un wc ed un lavabo ogni 6 posti letto, locali comuni di soggiorno, servizio di telefono, cassetta di pronto soccorso, mezzi antincendio;

OSTELLI DELLA GIOVENTU': strutture attrezzate per il soggiorno e per il pernottamento di giovani. Dal punto di vista tecnico i requisiti minimi previsti sono identici a quelli previsti per le case per ferie con la sola variante relativa alla presenza di un wc e di un lavabo ogni 10 posti letto;

RIFUGI DI MONTAGNA: sono strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone isolate. Possono essere gestiti da enti pubblici o da privati; dispongono di un servizio cucina, servizi igienici, cassette di pronto soccorso, telefono o apparecchiature di radio-telefono o similari.

Tutte le strutture sopra elencate devono rispondere ai requisiti igienico-edilizi previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali. Inoltre, i servizi minimi previsti per tutte le suddette tipologie ricettive risultano essere: la pulizia quotidiana dei locali o comunque ad ogni cambio cliente, servizi igienici, la fornitura di biancheria da bagno, la fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda, di riscaldamento.